Regolamento d’Istituto

Regolamento d’Istituto

Approvato dal Consiglio d’Istituto del 15 maggio 2023 con delibera numero 2 e modificato con delibera n 4 al Consiglio d’Istituto del 18 giugno 2024.

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Nuovo Regolamento d’Istituto

Indice Regolamento d'Istituto

Premessa

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.


La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, e con i principi generali dell’ordinamento italiano.

 


La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento della vita attiva.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

Art. 1 - Calendario scolastico

La Regione Toscana con delibera della Giunta (n. 279 – 07/04/2014) ha stabilito che «le attività didattiche nelle scuole toscane di ogni ordine e grado inizieranno il 15 settembre per concludersi, di norma, il successivo 10 giugno. Qualora il 15 settembre sia un venerdì, un sabato o un giorno festivo, l’avvio dell’attività slitta al primo giorno lavorativo successivo. Il termine dell’attività sarà anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 10 giugno cada di giorno festivo, o posticipato, se necessario. Le attività didattiche dell’Istituto si svolgono su sei giorni, sabato compreso. Eventuali adattamenti del calendario scolastico potranno essere assunti, a seguito di delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Orario delle lezioni

  1. L’orario delle lezioni per le varie sedi e indirizzi, in applicazione del PTOF è definito annualmente sulla base del seguente quadro orario:

Indirizzo e sede

Classi

Inizio

Termine

Ore settimanali

Istituto Professionale (Rivaio):

tutte

08:15

13:43

32

Liceo Scienze Umane (Rivaio):

biennio

08:20

12:20
(13:20)

27

triennio

13:20

30

Liceo Scientifico Tradizionale, Liceo Scientifico Scienze Applicate e Liceo Linguistico (sede centrale):

biennio

08:25

12:25
(13:25)

27

triennio

13:25

30

  1. Gli studenti hanno diritto di accedere all’edificio scolastico al suono della prima campanella, ovvero cinque minuti prima dell’inizio delle attività didattiche.

Art. 3 - Rilevazione delle presenze

1. Nell’atrio di ciascuna sede è collocato un dispositivo per la rilevazione automatizzata della presenza. A tal fine ad ogni studente è consegnato un badge personale, da conservare per tutta la durata del corso di studi. L’utilizzo corretto e la custodia del badge rientrano tra i doveri degli studenti. In caso di smarrimento o deterioramento verrà rilasciato un duplicato al costo di 10,00 Euro. L’utilizzo improprio del badge comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari.

2. Lo studente prima dell’inizio delle lezioni è tenuto a registrare la sua presenza passando il badge davanti al dispositivo di lettura, la mancata esecuzione di tale adempimento comporta la non rilevazione della presenza e conseguentemente la registrazione di assenza dalle lezioni. Nel caso di dimenticanza del badge lo studente avrà cura di segnalare la sua presenza al docente della prima ora, che provvederà ad annullare l’assenza; tale dimenticanza o la mancata rilevazione sono valutati come negligenza e saranno computati per la definizione del voto di comportamento.

Art. 4 - Entrata in ritardo

1. Non sono autorizzate entrate dopo la prima ora di lezione, salvo casi eccezionali adeguatamente documentati.

2. Ritardi dovuti ai mezzi di trasporto scolastico sono automaticamente giustificati e annullati.

Negli altri casi gli studenti procederanno alla rilevazione dell’ora di entrata tramite il sistema automatizzato. Il ritardo dovrà essere giustificato dal dirigente scolastico o suo delegato, o in assenza di entrambi dal docente di classe.

L’entrata in ritardo inoltre dovrà per gli studenti minorenni essere giustificata sul libretto delle giustificazioni.


3. I ritardi saranno computati nel monte orario delle assenze ai fini della validazione dell’anno scolastico, per il computo farà fede l’ora di rilevazione della presenza. Le entrate in ritardo, da annoverare come non adempimento ai doveri dello studente, concorrono alla determinazione del voto di comportamento.

Art. 5 - Uscite anticipate

Tenuto conto dell’orario delle lezioni e delle norme relative alla frequenza, non saranno autorizzate, salvo casi eccezionali con motivazioni documentate, uscite prima dell’intervallo per i corsi liceali e prima della quarta ora di lezione per il corso professionale. La richiesta di uscita anticipata, con motivazione non generica, deve essere formulata al dirigente o al suo delegato; nel caso di assenso lo studente provvede a registrare l’ora di uscita tramite il sistema automatizzato il permesso di uscita vidimato dal dirigente o suo delegato sarà consegnato al docente di classe. L’uscita anticipata di studenti minorenni viene autorizzata solo in presenza del genitore o di persona maggiorenne delegata.

Le uscite anticipate concorrono alla determinazione del monte orario di assenze ai fini della validazione dell’anno scolastico.

Art. 6 - Variazioni orario entrata e uscita degli studenti

Nel caso non sia possibile garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche per cause di forza maggiore l’orario scolastico può essere anticipato o posticipato. Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai genitori, tramite il registro elettronico.

Art. 7 - Accesso alla scuola e utilizzo strutture scolastiche

Nessun estraneo alle componenti docenti, personale, studenti e genitori può avere accesso all’edifico scolastico, senza adeguata autorizzazione.

L’utilizzo delle strutture scolastiche al di fuori delle lezioni può essere concesso, per quanto possibile, anche a studenti e genitori, a seguito di richiesta scritta e motivata, presentata con un anticipo di almeno cinque giorni, tramite il registro elettronico.

Art. 8 - Validazione dell’anno scolastico

In applicazione dell’art.14 comma 7 del DPR 122/2009 e normativa successiva, ai fini della valutazione finale è richiesta per gli studenti di tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, è considerato il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Pertanto, prendendo quale base di calcolo 200 giorni di scuola, ovvero il minimo di giorni che ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs. 297/1994 deve essere garantito affinché l’anno scolastico possa essere ritenuto valido, considerati i quadri orari specifici dei vari indirizzi liceali e professionali, risulta quanto segue:

 

 

 

Indirizzi 

Monte ore
orario annuale minimo

3/4 necessari
per la validazione

Istituto Professionale

1.056 ore

792 ore

Bienni liceali

924 ore

693 ore

Trienni liceali

1.000 ore

750 ore

 

Per tutti gli studenti il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di stato per gli studenti dell’ultimo anno.

Art. 9 - Deroghe alla validazione dell’anno scolastico

1. Non sono computate come ore di assenza:

– partecipazione ad attività sportive, progettuali, stage o altre iniziative organizzate dalla scuola

– partecipazione documentata ad attività di orientamento universitario (max 2 giorni)

– partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

2. Inoltre, ai fini della validazione dell’anno scolastico in deroga all’art. 8 non sono computate assenze, a condizione comunque che non pregiudichino – a giudizio del Consiglio di classe – la possibilità di procedere alla valutazione, le seguenti tipologie:

– assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante.

– assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia.

– adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. L. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; L. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane).

– partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.

– terapie continuative, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, motivi personali e/o di famiglia, quali: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia.

3. Le richieste di deroga devono essere debitamente documentate prima possibile al rientro a scuola. Le certificazioni mediche devono contenere la prognosi.

Art. 10 - Giustificazioni assenze, ritardi e uscite anticipate

  1. Per tutti gli studenti è richiesta la giustificazione da parte dei genitori (o propria se maggiorenni), da trasmettere tramite registro elettronico. Il docente in servizio alla prima ora di lezione annota nel registro l’avvenuta o mancata giustificazione. La giustificazione delle assenze si configura come un adempimento da parte dello studente, pertanto la mancata giustificazione, verificabile in ogni momento da parte della famiglia tramite il registro elettronico, concorre alla determinazione del voto di comportamento.
  2. Per gli studenti minorenni devono essere giustificate tramite registro elettronico. Le entrate in ritardo sono giustificate tramite modulo cartaceo compilato all’ingresso della scuola.  

Art. 11 - Monitoraggio assenze

La scuola tramite il registro elettronico consente allo studente e alla famiglia di controllare puntualmente i dati relativi alla frequenza e alle giustificazioni.

Art. 12 - Frequenza e voto di comportamento

La frequenza e la puntualità, indici in ultima istanza di senso di responsabilità, concorrono alla determinazione del voto di comportamento e quindi all’assegnazione dei crediti scolastici. Il Consiglio di classe, alla luce delle motivazioni di cui all’art. 9 o di altre di cui è stato debitamente informato, ha facoltà di deroga.  

 

Art. 13 - Studenti con gravi patologie

  1. Per gli studenti con gravi patologie che comportino lunghi periodi di assenza da scuola è prevista la possibilità di seguire le lezioni in DaD (Didattica a Distanza).
  2. La scuola attiva la DaD solo dietro richiesta scritta della famiglia.
  3. La Dad è concessa dal Dirigente scolastico, valutata la situazione e d’intesa con il Consiglio di Classe.
  4. Gli studenti in Dad risultano presenti ai fini del conteggio della validità dell’anno scolastico e vengono valutati dai docenti secondo tipologie di prove e modalità stabilite dagli stessi, d’intesa con il Consiglio di classe.

Art. 14 - Studenti con giudizio sospeso

Gli studenti con giudizio sospeso svolgono gli esami di recupero entro il 31 agosto di ciascun anno, secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti.

  1. I corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso, nei limiti delle risorse disponibili, sono organizzati nel periodo immediatamente successivo alla fine dell’anno scolastico.
  2. Gli studenti con giudizio sospeso sono tenuti alla frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola.
  3. Vengono organizzate sessioni straordinarie degli esami di recupero dopo il 31 agosto solo nell’eventualità che la famiglia (o lo studente se maggiorenne) dimostri un impedimento oggettivo e documentato a partecipare alle sessioni ordinarie programmate.
  4. Gli studenti che non partecipano alle sessioni di esami di recupero, senza oggettivo e documentato motivo, non recuperano il debito e pertanto non sono ammessi alla classe successiva.
  5. La scuola oltre ad organizzare i corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce agli studenti i programmi svolti nelle varie discipline, indicazioni sulle modalità e tipologie delle prove di recupero, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti, ed il calendario delle prove stesse.

Art .15 - Norme di comportamento generali

Gli studenti e tutto il personale della scuola devono:

1. Osservare meticolosamente tutte le prescrizioni in materia di igiene e di sicurezza richiamate da specifici cartelli o indicate dal dirigente scolastico o dal personale preposto.

Gli studenti inoltre devono:


1. Tenere un comportamento corretto, astenendosi dal compiere atti, anche scherzosi, che possano arrecare danno agli altri o alle cose.


2. Utilizzare esclusivamente strumenti, utensili, attrezzi in dotazione alla scuola. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti.


3. Segnalare immediatamente al dirigente scolastico, o a suo delegato, ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.

Art. 16 - Divieti

  1. È vietato manovrare o rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata e tutta la segnaletica predisposta ai fini della sicurezza. Per chi rimuova o renda inservibili apparecchi, o altri mezzi, destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri, vige quanto sancito dall’art. 451 del Codice Penale, ovvero la multa da 103,00 a 516,00 Euro. Per gli studenti la trasgressione si configura anche come una violazione del Regolamento che comporta adeguati provvedimenti disciplinari.

 

 

Art. 17 - Divieto di fumo

  1. Ai sensi della L. 128/2013 è vietato fumare in tutti i locali scolastici, compresi gli spazi esterni e le pertinenze dell’edificio scolastico. In applicazione della L. 3/2003 art. 51 per i trasgressori vige una sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00. Per gli studenti la trasgressione si configura anche come una violazione del Regolamento che comporta un provvedimento disciplinare.

Art. 18 - Evacuazione dai locali scolastici

1. In caso di calamità naturali attenersi scrupolosamente e tempestivamente alle disposizioni previste per il piano di evacuazione dai locali scolastici. Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2004 saranno effettuate prove di evacuazione affinché docenti, studenti e tutto il personale scolastico conoscano gli atti da porre in essere in caso di emergenza.


2. L’apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni. Tutte le uscite di sicurezza devono rimanere aperte durante l’orario di attività dei vari plessi, mentre le porte di accesso dall’esterno devono rimanere chiuse dopo l’inizio delle lezioni. Le sedi sono dotate di telecamere di sorveglianza poste agli ingressi e al punto ristoro.


3. Non depositare oggetti, materiali o altro, in modo da ingombrare, ostacolare o impedire, anche solo parzialmente l’accesso alle uscite di sicurezza o al transito sulle vie di fuga, oppure in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi.

Art. 19 - Infortuni

1. Nel caso di infortunio portare il primo soccorso, secondo quanto suggerito nell’apposito corso di formazione; non spostare l’infortunato se non in caso di pericoli imminenti, evitare di somministrare farmaci se non espressamente prescritti da personale medico o paramedico; se necessario chiamare prontamente il 118, al fine di evitare di provocare ulteriori danni all’infortunato o ad altri.


2. Informare al più presto l’ufficio di segreteria dell’Istituto sulle persone e le circostanze dell’infortunio, affinché vengano svolti in tempo utile gli adempimenti previsti.

Art. 20 - Somministrazione medicinali

1. La somministrazione dei farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta al dirigente scolastico da parte dei genitori, allegando certificazione medica attestante: stato della malattia dell’alunno e prescrizione specifica dei farmaci, conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia dei medicinali da somministrare. Tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte degli operatori scolastici. Il dirigente scolastico a seguito di tale richiesta:


a) individua il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;


b) autorizza l’accesso ai locali scolastici ai genitori degli studenti o loro delegati per la somministrazione dei farmaci;


c) in caso di impossibilità dei genitori, verifica la presenza degli operatori scolastici, che abbiano seguito i corsi di formazione specifici ai sensi del D. Lgs. 81/2008, affinché possano garantire la continuità della somministrazione dei farmaci;


d) qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia la disponibilità del personale scolastico, non vi siano specifiche competenze professionali necessarie a garantire l’assistenza sanitaria, il dirigente scolastico richiederà agli Enti competenti soluzioni alternative anche tramite accordi con Associazioni di volontariato.

Art. 21 - Gestione delle emergenze

1. Nel caso di emergenze mediche il personale in servizio provvederà a chiamare immediatamente il 118 e ad informare la famiglia ed il dirigente scolastico.


2. Nel caso di patologie in cui debba essere necessaria la somministrazione di un farmaco salvavita i genitori devono presentare una prescrizione medica completa della descrizione dei primi sintomi della patologia. Il dirigente scolastico individua il personale per la somministrazione del farmaco salvavita.

Art. 22 - Studenti

L’Istituto recepisce come riferimento normativo generale, per quanto riguarda i rapporti tra studenti ed istituzione scolastica, lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” (DPR 249/1998 e successivo DPR 235/2007). In particolare ribadisce gli artt. 1, 2, 3 posti a premessa del Regolamento.

Art. 23 - Vita nella comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.


2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell’ordinamento italiano.


3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.


4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 24 - Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, permettendo di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.


2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.


3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.


4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza, in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di criticità e a migliorare il proprio rendimento.


5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti saranno chiamati ad esprimere la loro opinione.


6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.


7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.


8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:


a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;


b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;


c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;


d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;


e. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;


f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 25 - Diritto di assemblea e di associazione studentesca

1. La scuola garantisce l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti a livello di classe, di indirizzo e d’istituto.

2. Gli studenti hanno diritto ad un’assemblea mensile di classe, durante l’orario curricolare, della durata massima di due ore; l’assemblea non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana. La richiesta completa di ordine del giorno dovrà essere formulata al docente o ai docenti coinvolti, il verbale di suddetta assemblea sarà consegnato al docente coordinatore di classe.

3. Analogamente gli studenti hanno diritto ad un’assemblea mensile di indirizzo o di istituto; la richiesta, completa di programma, dovrà essere presentata al dirigente da parte del Comitato studentesco almeno dieci giorni prima della data individuata.

4. Il dirigente scolastico o i suoi collaboratori hanno facoltà di verificarne la fattibilità, l’opportunità e durante l’assemblea di intervenire nel caso di violazioni del Regolamento o nel caso di non ordinato svolgimento dell’assemblea.

5. Non è previsto l’obbligo di presenza dei docenti alle assemblee di istituto degli studenti, possono tuttavia assistere, oltre al preside o ai suoi collaboratori, i docenti che lo desiderino.

6. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti che gli studenti intendono trattare.

7. L’assemblea d’Istituto può anche svolgersi anche in giorni diversi per diversi gruppi di classi.

8. Per quanto non contemplato in materia si rimanda agli articoli 12-13-14 del D. Lgs. 297/1994.

9. L’Istituto favorisce l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. L’Istituto inoltre promuove la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.Analogamente gli studenti hanno diritto ad un’assemblea mensile di indirizzo o di istituto; la richiesta, completa di programma, dovrà essere presentata al dirigente da parte del Comitato studentesco almeno dieci giorni prima della data individuata.

Art. 26 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La mancata frequenza e la non puntualità si configurano come un non adempimento dello studente, se non sostenute da giustificazione plausibile; in ogni caso concorrono alla determinazione della validazione dell’anno scolastico e del voto di comportamento, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 9 del Regolamento.


2. Gli studenti sono tenuti ad avere rispetto, anche formale, nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni.


3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, educato e rispettoso. Ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell’attività della scuola si configura come una grave violazione del Regolamento.


4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento ed illustrate ad inizio anno in almeno una lezione specifica dedicata a questo.


5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.


6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

7. Gli studenti sono tenuti ad avere a scuola e durante le uscite didattiche un abbigliamento consenso all’ambiente scolastico.

Art. 27 - Disciplina

1. Il Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli studenti precedentemente elencati. Ogni provvedimento disciplinare avrà carattere educativo e riabilitativo e sarà finalizzato al ripristino di una corretta relazione interpersonale.


2. La responsabilità disciplinare è sempre personale; lo studente non potrà essere sottoposto a sanzioni senza prima aver avuto la facoltà di esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare potrà influire direttamente sulla valutazione dell’apprendimento delle singole discipline.


3. Non è possibile sanzionare, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinione dello studente, a patto che questa sia espressa in modo corretto e rispettoso.


4. La sanzione è sempre temporanea e dovrà indicare un tempo determinato che sarà comunicato allo studente. Le sanzioni e i provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre assunte da un organo collegiale.

Art. 28 - Norme di comportamento degli studenti

1. In aula, nei laboratori, nei servizi igienici, nelle aule speciali e nelle palestre, tutti gli studenti devono osservare le norme di comportamento specifiche illustrate all’inizio e durante l’anno scolastico dai docenti preposti. Eventuali danni procurati agli arredi, agli strumenti o ai corredi didattici, dovranno essere risarciti da quanti hanno commesso tale infrazione.


2. Gli studenti accedono alle aule speciali, ai laboratori, alle palestre, sotto la guida del docente.


3. Gli studenti potranno recarsi presso i servizi igienici solo dopo aver ottenuto il permesso del docente di classe. Durante l’intervallo gli studenti possono liberamente muoversi purché all’interno degli spazi prestabiliti. Uscire da scuola senza autorizzazione, o recarsi negli spazi adiacenti alla scuola non consentiti, si configura come una grave violazione disciplinare.


4. Tutti gli studenti sono tenuti ad avere il corredo necessario per svolgere le varie attività scolastiche. Per le attività motorie in palestra è richiesto l’uso di scarpe da ginnastica, coloro che ne saranno sprovvisti non parteciperanno alle attività pratiche, rimanendo tuttavia sotto la vigilanza del docente.


5. Gli studenti che portano a scuola oggetti di valore, compresi cellulari e strumenti multimediali o somme di denaro, lo fanno a loro rischio, la scuola non risponde di eventuali danni subiti, né della loro scomparsa

Art. 29 - Uso cellulari

1. È consentito agli studenti portare il telefono cellulare a scuola, a condizione che durante lo svolgimento delle lezioni vengano tenuti spenti.

2. Non è consentito per alcuna ragione l’uso di telefoni cellulari durante le lezioni, se non su indicazione dell’insegnante per particolari esigenze didattiche e limitatamente a quelle.

3. Per comunicare con la famiglia gli studenti possono utilizzare il telefono della scuola.


4. Ai fini di un corretto svolgimento delle lezioni e dei compiti in classe gli studenti, su richiesta dell’insegnante, deporranno i cellulari o in un contenitore sulla cattedra o negli armadi presenti in ogni classe. Il mancato rispetto delle disposizioni dell’insegnante comporta un richiamo e, se il comportamento è reiterato, un provvedimento disciplinare.

5. Anche l’utilizzo di tablet, portatili o altri dispositivi connessi ad Internet è consentito solo a scopi didattici e dietro autorizzazione del docente o se previsto dal piano di studi personalizzato dello studente.


6. È severamente vietato ogni tipo di registrazione audio e video, se non espressamente autorizzata. Eventuali registrazioni e/o pubblicazioni sul web di materiale audio e video realizzato nei locali della scuola costituiscono violazione del Regolamento e gli autori saranno sanzionati; si ricorda inoltre che da tali comportamenti possono derivare azioni civili e penali che la scuola e i soggetti ripresi potranno intraprendere nei confronti degli autori sia delle registrazioni che delle pubblicazioni.

Art. 30 - Sanzioni disciplinari

  1. Le sanzioni sono irrogate secondo criteri di gradualità e proporzionalità.
  2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
  3. I provvedimenti disciplinari devono sempre specificare la motivazione, in particolare le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica devono essere irrogate nella forma e modalità previste per i procedimenti amministrativi.
  4. Le sanzioni disciplinari gravi saranno inserite nel fascicolo personale dello studente. La sospensione oltre quindici giorni comporta un voto inferiore a 6/10 nel comportamento e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
  5. Le sanzioni di sospensione possono essere comminate anche sotto forma di attività a vantaggio della comunità scolastica, da svolgere da parte dello studente per il periodo previsto dalla sanzione, anche fuori dal contesto scolastico presso associazioni di volontariato o enti, previa stipula di specifica convenzione con gli stessi. In caso lo studente (se maggiorenne) o la famiglia (se minorenne) accettino di convertire la sanzione di sospensione in attività presso associazioni di volontariato convenzionate con la scuola, questa (se superiore ai tre giorni) sarà ridotta di un terzo.  

Violazioni

Sanzioni 

Gravità

Competenza

Negligenza nell’assolvimento dei doveri dello studente (essere sprovvisti dell’occorrente per le lezioni della giornata; presentarsi a scuola in ritardo senza valida motivazione; rimanere senza motivo fuori dell’aula durante il cambio della lezione; non restare negli spazi assegnati durante l’intervallo…)

RICHIAMO

Ammonizione verbale, eventuale annotazione nel registro del docente

1

Docente

Disturbo al regolare svolgimento delle attività scolastiche (ostacolare il normale svolgimento dell’attività scolastica, tenere un comportamento non corretto, non rispettoso dei compagni, dei docenti e di tutto il personale scolastico)

AMMONIZIONE

Annotazione dell’infrazione nel registro di classe ed eventuale colloquio con il dirigente

2

Docente

Uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le verifiche o la lezione

Annotazione dell’infrazione nel registro di classe e valutazione negativa della prova

 

Non osservanza del divieto di fumo

AMMONIZIONE
e SANZIONE

Annotazione dell’infrazione nel registro di classe e applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla L. 3/2003

Docente e delegato alla
vigilanza sul divieto

Reiterarsi dei casi precedenti (alla quinta ammonizione il Consiglio di classe valuterà l’opportunità di irrogare la sospensione, in relazione alla specificità e al contesto dell’infrazione)

  SOSPENSIONE

Da 1 a 5 giorni convocazione del consiglio di classe secondo quanto previsto dall’Art 35 del Regolamento, valutazione dell’infrazione, delibera della sanzione, irrogazione nelle modalità previste dalla normativa vigente

3

Consiglio
di
Classe

Uso scorretto del cellulare o di altri dispositivi elettronici (filmati o registrazioni realizzate senza autorizzazione del docente)

Uso fraudolento del badge

Offesa al decoro, alle religioni, alle istituzioni, alla dignità della persona

Danno alle strutture scolastiche, alle attrezzature o a proprietà altrui

Come nella precedente, segue valutazione dei danni da parte del consiglio di istituto e richiesta di risarcimento

Consiglio
di Classe e
Consiglio d’Istituto

Reiterarsi dei casi precedenti

SOSPENSIONE fino a 15 giorni

Convocazione del consiglio di classe, secondo quanto previsto dal Art 35 del Regolamento, valutazione dell’infrazione, delibera della sanzione, irrogazione nelle modalità previste dalla normativa vigente

4

Consiglio
di Classe

Atti vandalici e reati che creano una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone

SOSPENSIONE
oltre 15 giorni (voto inferiore a 6/10 nel comportamento e in applicazione del DPR 122/09 la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato)

Convocazione del consiglio di classe, secondo quanto previsto dall’Art 35 del Regolamento, valutazione dell’infrazione, delibera della sanzione, convocazione del consiglio d’istituto e delibera definitiva, irrogazione nelle modalità previste dalla normativa vigente, voto di comportamento inferiore a 6/10

5

Consiglio
di Classe
e
Consiglio
d’Istituto

Reati che violano la dignità della persona o che mettano in pericolo la sua incolumità

Reati rilevanti anche sul piano penale

5

Art. 31 - Organo di Garanzia

1. L’Organo di Garanzia ha compiti di garanzia e di mediazione. È composto dal dirigente scolastico e da tre membri elettivi: un docente designato dal Consiglio d’istituto, un rappresentante eletto dagli studenti, un rappresentante dei genitori. Il Regolamento prevede la nomina di due membri supplenti (un docente e un genitore) per la sostituzione di un membro effettivo, nell’eventualità che il procedimento riguardi lo studente o il figlio di uno dei membri effettivi. L’Organo di Garanzia è presieduto dal dirigente scolastico, che ne cura la convocazione, la redazione dei verbali delle riunioni e la stesura dei provvedimenti adottati.


2. Entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia; la volontà di ricorrere dovrà essere tuttavia comunicata al dirigente scolastico entro 5 giorni dalla comunicazione della sanzione, in modo che questi possa attivare la procedura richiesta.


3. L’Organo risponderà con provvedimento motivato, non impugnabile, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso stesso. Gli atti e i provvedimenti dell’Organo di Garanzia sono assoggettati alle norme sulla riservatezza degli atti amministrativi.

Art. 32 - Norme generali docenti

  1. I docenti sono tenuti a cooperare al buon andamento della scuola, a contribuire all’efficacia e all’efficienza del servizio scolastico, ad adempiere a quanto previsto dal Regolamento, dal POF e dalle delibere degli Organi collegiali, nonché a porre in essere il piano di lavoro e le indicazioni del dirigente scolastico, fatto salvo il diritto alla libertà di insegnamento sancito dalla Costituzione, nell’osservanza degli obblighi di lavoro previsti dal rispettivo C.C.N.L., nel rispetto del codice di comportamento previsto per i dipendenti pubblici dal DPR 62/2013.

  2. I docenti prestano servizio nelle classi assegnate secondo il piano orario prestabilito; nel caso di temporanea assenza dei colleghi sono tenuti a collaborare per assicurare lo svolgimento del servizio.; lo svolgimento della lezione deve risultare tramite firma nel registro elettronico.

  3. I docenti sono tenuti ad improntare i propri comportamenti alla correttezza nonché alla trasparenza e tempestività nelle operazioni di valutazione, secondo i criteri definiti all’interno degli Organi collegiali. Sono tenuti altresì ad un puntuale inserimento dei voti nel registro elettronico.

  4. I docenti sono tenuti ad osservare rigorosamente il segreto di ufficio e a quant’altro previsto dal D. Lgs. 196/03 e normativa successiva in materia di trattamento dei dati personali.

  5. I docenti sono tenuti ad informare i genitori sul processo di apprendimento e sul piano di studio personalizzato dei rispettivi figli, attraverso comunicazioni e colloqui programmati secondo il piano annuale delle attività.

  6. I docenti sono tenuti a prendere visione delle comunicazioni e circolari trasmesse tramite registro elettronico.

  7. I Docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari personali durante le attività didattiche per effettuare comunicazioni personali. Analogamente l’uso di internet è consentito solo per motivazioni didattiche o di aggiornamento personale.

  8. Il docente coordinatore è tenuto ad illustrare il Regolamento ai propri studenti all’inizio dell’anno scolastico, a favorirne condivisione e responsabilizzazione.

Art. 33 - Vigilanza degli studenti

  1. I docenti in servizio nella prima ora di lezione devono trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni al fine di assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, in ottemperanza a quanto previsto dal C.C.N.L.; inoltre sono tenuti a collaborare alla gestione della frequenza degli studenti, sulla base di quanto definito al Titolo II del Regolamento.
  2. I docenti non devono mai lasciare gli studenti da soli durante le ore di lezione, sia in aula che durante gli spostamenti in palestra o nei laboratori. Durante l’intervallo il personale docente è responsabile della vigilanza degli studenti che sostano nella rispettiva aula.
  3. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire gli studenti dalla classe. In caso di necessità il docente può autorizzarne l’uscita, non più di uno studente per volta.
  4. Nell’eventualità che un docente debba per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, è necessario che prima avvisi un collaboratore scolastico, o un collega, per assicurare la vigilanza degli studenti.
  5. Al termine della lezione i docenti accertano che i locali utilizzati siano lasciati in ordine e la strumentazione didattica risulti integra e funzionante; in caso negativo provvedono ad avvertire il dirigente.

Art. 34 - Norme di sicurezza che i docenti devono osservare

  1. I Docenti sono tenuti a conoscere il piano di evacuazione della scuola e adempiere a quanto previsto dal piano medesimo. Un incaricato dal Dirigente scolastico, provvederà ad illustrare il piano di evacuazione all’inizio dell’anno scolastico e a sensibilizzare gli studenti sulle tematiche della sicurezza.
  2. I docenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al dirigente scolastico, o ai suoi collaboratori, eventuali situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo; sono tenuti inoltre a segnalare danni o rotture di suppellettili, arredi, strumentazioni e sussidi.
  3. È vietata la somministrazione a scuola di medicinali da parte del personale scolastico, se non nelle modalità previste all’art. 20 – Titolo III del Regolamento; per quanto riguarda la gestione delle emergenze i docenti, in collaborazione con tutto il personale scolastico in servizio, sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Regolamento e dalla relativa normativa.

Art. 35 Partecipazione agli organi collegiali

1. Le riunioni degli organi collegiali si svolgono generalmente in presenza. È possibile però in situazioni particolari, su decisione del Dirigente scolastico, convocare riunioni online o far partecipare alcuni docenti (o altri membri non docenti dell’organo collegiale) in modalità online.

2. La partecipazione all’organo collegiale online (se autorizzata) equivale a quella in presenza.

3. Qualora l’organo collegiale debba assumere delle deliberazioni, la volontà dei partecipanti online deve essere manifestatamente espressa, nonché adeguatamente verbalizzata.

Art. 36 - Norme comuni personale A.T.A.

  1. Il personale A.T.A. presta servizio secondo gli orari e le funzioni assegnate. Il servizio prestato deve risultare dalla timbratura con l’orologio marcatempo posto all’ingresso di ogni sede, all’inizio e al termine del turno. Eventuali uscite dal luogo di lavoro per motivi personali devono essere autorizzate dal direttore S.G.A. e segnate regolarmente tramite suddetto orologio.

  2. Nella consapevolezza che la qualità del rapporto con il pubblico e con il personale è di fondamentale importanza, il personale A.T.A. cura i rapporti con l’utenza e collabora con i docenti e tutto il personale della scuola per garantire la qualità del servizio.

  3. Il personale A.T.A. è contrattualmente soggetto, anche al di fuori dell’orario di lavoro, ad osservare il segreto professionale e a non divulgare dati, fatti o informazioni di qualsiasi tipo, dei quali è venuto a conoscenza nello svolgimento dell’incarico conferito; tutto ciò secondo quanto disposto dalla L. 675/96 e successive integrazioni e dal D. Lgs 196/03 in materia di privacy e trattamento dei dati personali e successive norme (GDPR – Regolamento 2016/679).

  4. Il personale A.T.A. dovrà essere munito di un tesserino di riconoscimento per l’intero orario di servizio. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall’amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 37 - Norme generali - Assistenti Amministrativi e Tecnici

  1. Gli assistenti amministrativi attuano il piano di lavoro elaborato dal direttore S.G.A. relativamente alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività dell’istituzione scolastica, in un rapporto collaborativo con il dirigente scolastico e con tutto il personale della scuola.

  2. Gli assistenti amministrativi sono tenuti a conoscere i piani di evacuazione e tutto quello che concerne la sicurezza relativamente al proprio incarico. Premesso che il trattamento dei dati rientra nelle competenze specifiche del profilo professionale, gli assistenti amministrativi sono tenuti a rispettare e porre in essere tutte le misure di sicurezza predisposte dall’istituzione scolastica, garantendo la massima riservatezza, anche tra incaricati non coinvolti nello specifico trattamento o pratica, nel rispetto della L. 675/96 con successive integrazioni e dal D. Lgs 196/03 in materia di privacy e protezione dei dati personali e successive norme (GDPR – Regolamento 2016/679).

  3. Gli assistenti tecnici o amministrativi e i collaboratori scolastici assumono la responsabilità della vigilanza degli studenti, nel caso partecipino in funzione di accompagnatori alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

Art. 38 - Norme generali collaboratori scolastici

  1. I collaboratori scolastici attuano il piano di lavoro elaborato dal direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ove previsto provvedono alla quotidiana pulizia dei locali scolastici, degli arredi e degli spazi scoperti, nonché all’adempimento di tutte le mansioni previste dal C.C.N.L., compreso lo svolgimento di specifici compiti di assistenza alla persona e di vigilanza degli studenti.

  2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche i collaboratori scolastici occupano la postazione assegnata, in modo da presidiare lo spazio di competenza e di essere facilmente reperibili per qualsiasi evenienza.

  3. I collaboratori scolastici sono tenuti a comunicare immediatamente al dirigente scolastico, o ai suoi collaboratori, l’eventuale assenza di un insegnante, per evitare che la classe rimanga incustodita.

Art. 39 - Sicurezza personale A.T.A.

  1. I collaboratori scolastici sono tenuti a conoscere i piani di evacuazione e a controllare in ogni turno di lavoro la praticabilità delle vie di fuga, nonché l’efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza.

  2. In riferimento a quanto sopra, i collaboratori scolastici avranno cura di non collocare mobili, arredi o altro materiale, anche solo temporaneamente, ostruendo le vie di fuga e le uscite di sicurezza. Per le stesse ragioni precauzionali, non è consentito collocare mobili accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli studenti.

  3. I collaboratori scolastici sono tenuti a comunicare tempestivamente al dirigente scolastico, o ai suoi collaboratori, eventuali situazioni di pericolo e problematicità; sono tenuti inoltre a segnalare danni o rotture di arredi, strumentazioni, sussidi didattici, ecc.

  4. Al termine del servizio i collaboratori scolastici dell’ultimo turno sono tenuti a provvedere a quanto segue: verificare luci spente, rubinetti chiusi, finestre e serrande chiuse di tutti i locali della scuola, chiusura a chiave delle porte dei laboratori, degli uffici; provvedere alla chiusura delle porte esterne e cancelli della scuola, attivare ove presente l’impianto di allarme.

Art. 40 - Vigilanza degli studenti da parte del personale A.T.A.

  1. I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza degli studenti nei seguenti momenti:
  2. Prima dell’inizio delle attività didattiche nel caso di ingresso anticipato degli studenti, definito nelle modalità previste dall’art. 2 Titolo I del presente Regolamento;
  3. Durante l’intervallo, in collaborazione con il personale docente e presidiando i servizi igienici e il resede;
  4. Durante il percorso degli studenti ai laboratori e alla palestra in collaborazione con il personale docente;
  5. Nell’eventualità di accesso degli studenti ai servizi igienici durante lo svolgimento delle lezioni;
  6. Al termine delle lezioni fino all’uscita di tutti gli studenti.
  7. I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza momentanea degli studenti, su espressa richiesta del dirigente scolastico o del docente responsabile di sede o dello stesso docente di classe, e comunque in ogni momento allorquando se ne ravvisi la necessità.

Art. 41 - Diritti dei genitori

  1. Premesso che spetta ai genitori, in ottemperanza dell’art. 30 della Costituzione della Repubblica Italiana, il diritto e il dovere di mantenere, istruire, educare i figli, i genitori hanno facoltà e sono tenuti a condividere con la scuola l’importante compito dell’educazione e dell’istruzione, nel rispetto reciproco dei ruoli.

  2. I genitori hanno il diritto di partecipare attivamente alla gestione dell’istituzione scolastica, attraverso i propri rappresentanti eletti negli Organi collegiali.

  3. I genitori hanno il diritto di colloquiare con i docenti sulla base del piano annuale degli incontri. I colloqui al mattino nell’ora di ricevimento messa a disposizione dai docenti, salvo casi eccezionali o diverse disposizioni del Dirigente scolastico, si svolgono di norma in presenza. I colloqui pomeridiani (due all’anno: uno per periodo didattico) si svolgono o in presenza o on-line sulla base delle disposizioni del Dirigente scolastico.

  4. I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea presso i locali della scuola, previa richiesta di autorizzazione al dirigente scolastico.

Art. 42 - Doveri dei genitori

  1. I genitori sono chiamati ad impegnarsi per rendere consapevoli i propri figli dell’importanza che assume l’azione educativa esercitata dall’istituzione scolastica, per il loro futuro e per la loro formazione culturale e generale.

  2. I genitori sono chiamati a stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima educativo proficuo per la riuscita dell’azione educativa e didattica.

  3. I genitori sono chiamati a giustificare tempestivamente le assenze dei propri figli, se minorenni, mediante l’apposito libretto.

  4. In caso di assenza superiore ai 5 giorni per motivi familiari i genitori sono invitati a darne comunicazione preventiva al docente coordinatore.

  5. I Genitori sono invitati a sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità, con connessa assunzione di responsabilità.

 

Art. 43 - Norme di comportamento dei genitori

  1. I Genitori sono tenuti a far rispettare ai propri figli gli orari di ingresso a scuola.

  2. Non è consentita la permanenza di genitori nelle aule o nei corridoi durante lo svolgimento delle attività didattiche, per i colloqui con i docenti sono previsti all’interno dell’Istituto spazi a loro riservati.

  3. Nei casi in cui l’alunno presenti patologie richiedenti la somministrazione di farmaci salvavita, è richiesto ai genitori comunicazione al Dirigente scolastico con allegata la documentazione medica di cui al Titolo II del presente Regolamento.

Art. 44 - Patto educativo di corresponsabilità

  1. Il patto educativo di corresponsabilità è finalizzato ad instaurare un’alleanza educativa che coinvolga scuola, studenti e genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Il patto in applicazione del DPR 235/2007, intende porre in evidenza il ruolo strategico che può svolgere la famiglia nella maturazione civica dello studente, attraverso la consapevolizzazione con connessa assunzione di responsabilità dei suoi diritti/doveri all’interno della comunità scolastica.

Art. 45 - Visite guidate, viaggi d’istruzione, stage, scambi culturali e Erasmus

 Premessa

Le visite guidate, i viaggi di istruzione, gli scambi culturali e gli stage in Italia e all’estero (di seguito denominate «uscite») sono da intendersi quali momenti di arricchimento dell’offerta formativa, finalizzati ad integrare il percorso culturale dell’indirizzo di studio.

Preso atto delle motivazioni didattiche, culturali e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, necessitano di adeguata progettazione, predisposta dal referente dell’attività coadiuvato dal Consiglio di classe, nei tempi e nei modi opportuni, così da favorire l’effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati.

Art. 46 - Tipologia di uscite

Si intendono con il termine “uscite” tutte le seguenti tipologie:

a) Visite guidate in orario scolastico. Sono finalizzate ad una miglior conoscenza del territorio circostante e delle sue valenze ambientali, produttive, artistiche, culturali, architettoniche, storiche, religiose.

b) Visite guidate da realizzare nell’arco di un giorno (senza pernottamento).
Sono finalizzate a visitare località di interesse ambientale, storico, artistico, culturale, da intendersi quali momenti di approfondimento e ampliamento delle esperienze conoscitive.

c) Viaggi di istruzione con durata superiore ad un giorno. Sono finalizzate a viaggi in città d’arte o in altri luoghi di notevole valenza culturale e ambientale, a coronamento di attività didattiche a carattere interdisciplinare.

d) Viaggi per lo svolgimento di attività sportive. Viaggi per raggiungere sedi ove sono programmate competizioni sportive quali i Giochi Sportivi Studenteschi, o analoghe con intrinseca valenza formativa.

e) Scambi culturali, stage o alternanza scuola-lavoro all’estero, mobilità Erasmus. Gli scambi culturali sono attività ordinarie del liceo linguistico per il consolidamento delle competenze nelle lingue studiate, altamente formative nella prospettiva dell’educazione interculturale, con l’obiettivo di ampliare gli orizzonti culturali e sviluppare la coscienza europea.

Art. 47 - Destinatari ed esclusione dalle uscite

Destinatari sono tutti gli studenti dell’Istituto.

Il Consiglio di classe può deliberare la non partecipazione di uno studente per motivazioni di carattere disciplinare, nei seguenti casi:

  1. a) qualora lo studente sia incorso in sanzioni disciplinari gravi (sospensione);
  2. b) se nell’anno precedente lo studente durante un’uscita ha avuto un comportamento non corretto, sanzionato da un provvedimento disciplinare;
  3. c) se lo studente abbia ottenuto un voto pari od inferiore a sette\decimi nel voto di comportamento relativo al periodo didattico precedente quello dello svolgimento dell’uscita.

Il Consiglio d’Istituto provvede alla deliberazione del piano annuale delle uscite.

Art. 48 - Iter procedurale e tempistica per la realizzazione delle uscite

  1. Nel mese di settembre o ottobre, il coordinatore di classe propone meta, itinerario, tipologia.
  2. Entro il mese di dicembre i Consigli di classe deliberano le uscite, che faranno parte della progettazione annuale della classe.
  3. Successivamente il coordinatore di classe o il docente referente dell’uscita verifica la fattibilità riguardo il numero dei partecipanti, i docenti accompagnatori, i relativi supplenti, i periodi di effettuazione. Viene quindi compilata la scheda tecnica relativa ad ogni uscita da sottoporre alla delibera del Consiglio d’Istituto.

Per le uscite di più giorni la scheda tecnica descrittiva dell’uscita (indicante tutte le caratteristiche dell’uscita: durata, date, mezzi di trasporto, itinerario dettagliato e accompagnatori) deve essere consegnata alla segretaria didattica entro il 20 dicembre di ciascun anno. Per le uscite antecedenti il 20 dicembre la scheda deve essere compilata entro la fine dell’anno scolastico precedente o comunque prima possibile.

Per le uscite di un giorno la scheda tecnica descrittiva dell’uscita (indicante tutte le caratteristiche dell’uscita: durata, date, mezzi di trasporto, itinerario dettagliato e accompagnatori) deve essere consegnata alla segretaria didattica entro il 15 febbraio di ciascun anno. Per le uscite antecedenti il 15 febbraio la scheda deve essere compilata entro la fine dell’anno scolastico precedente o comunque prima possibile.

  1. d) Il Consiglio d’Istituto delibera il piano annuale delle uscite, in considerazione anche di criteri di equilibrio tra le classi.

Art. 49 - Criteri per l’accettazione delle proposte delle uscite

  1. È fatto obbligo per i Consigli di classe proporre viaggi di istruzione che non siano gravosi economicamente per le famiglie, in modo da favorire la più ampia partecipazione possibile degli studenti.

A riguardo è necessario assicurare la partecipazione di almeno 2/3 degli studenti componenti le singole classi coinvolte.

Per gli scambi culturali, gli stage ed i soggiorni all’estero non vale il limite dei due terzi degli studenti e spetta al Dirigente scolastico valutare la fattibilità dello scambio in ragione dei costi e dell’opportunità dello stesso.

Lo stesso vale anche:

  1. Per le uscite legate ad eventi sportivi;
  2. Per la partecipazione ad eventi (esempio premiazioni, uscite per attività di orientamento, o gare a carattere non sportivo);
  3. Per uscite non promosse dalla scuola ma da altri enti a cui la scuola prende parte.
  4. Devono essere previsti almeno due accompagnatori per viaggio e comunque indicativamente uno per ogni 15 studenti. Gli accompagnatori devono essere preferibilmente docenti della classe.
  5. È prevista la presenza del docente di sostegno nel caso di partecipazione di uno studente diversamente abile con gravità o in alternativa di un ulteriore docente della classe anche non di sostegno, o di un A.T.A, o di un familiare o un assistente all’autonomia o assistente igienico di base o infine di altra o altre figure proposte dalla famiglia d’intesa con il Consiglio di classe.
  6. Per i genitori degli alunni con 104 la partecipazione alle uscite è un diritto ed è senza oneri a carico della famiglia.
  7. Per gli scambi culturali è preferibile la partecipazione del docente madrelingua, in considerazione della stretta correlazione con la specifica attività didattica. L’elenco dei docenti accompagnatori deve prevedere un accompagnatore di riserva.
  8. È consentito ad un docente accompagnatore partecipare a più visite guidate e viaggi d’istruzione a condizione che ciò non comporti un’assenza dalla didattica ordinaria superiore a 15 giorni complessivi.
  9. Non è consentito organizzare visite, viaggi, stage e scambi culturali nell’ultimo mese di lezioni, salvo particolari esigenze.
  10. Non è prevista la partecipazione di familiari dei docenti, degli assistenti tecnici o amministrativi e dei collaboratori scolastici.

Art. 50 - Vigilanza e comportamento degli studenti durante le uscite

Durante le visite guidate/viaggi di istruzione i docenti esercitano la vigilanza, con connessa assunzione di responsabilità, per tutto il tempo in cui gli studenti sono loro affidati.

  1. Gli studenti per qualsiasi problema dovranno fare riferimento agli accompagnatori.
  2. Gli studenti dovranno portare con sé un documento di identità e la tessera sanitaria.
  3. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle persone, delle cose e dei regolamenti dei luoghi visitati.
  4. Dopo l’uscita ed entro la fine dell’anno uno dei docenti che vi hanno preso parte riempie un modulo online (predisposto dalla scuola) indicando le criticità e i problemi riscontrati, in modo da favorire nel tempo una migliore organizzazione delle uscite.
  5. Gli studenti sono assenti giustificati il giorno successivo all’uscita solo se il rientro avviene dopo le ore 24.00.
  6. Dopo l’uscita ed entro la fine dell’anno uno dei docenti che vi hanno preso parte riempie un modulo online (predisposto dalla scuola) indicando le criticità e i problemi riscontrati, in modo da favorire nel tempo una migliore organizzazione delle uscite.
  7. Le famiglie che ospitano studenti in scambio o in Erasmus sono chiamate a tenere comportamenti rispettosi della cultura dello studente e delle norme del paese di provenienza dello stesso.

Art. 51 - Documentazione da acquisire agli atti per le uscite

a. Elenco nominativo degli studenti partecipanti distinto per classe di appartenenza.


b. Programma dettagliato delle attività con conseguente autorizzazione e assenso dei genitori degli studenti.


c. Elenco nominativo degli accompagnatori

Art. 52 - Criteri di valutazione del comportamento

Il voto di comportamento è attribuito sulla base della seguente griglia (contente i parametri di valutazione, i punti attribuibili per ciascun parametro e i relativi descrittori) e della successiva tabella di conversione:

 PuntiDescrittori
Frequenza *5Frequenta regolarmente le lezioni
4Assenze: >7% – ≤12%
3Assenze: >12% – ≤15%
2Assenze: >15% – ≤20%
1Assenze: >20%
Puntualità5Puntuale e scrupoloso nel rispetto degli orari
4Ingressi in ritardo: ≥ 3% – <6%
3Ingressi in ritardo: ≥6% – <9%
2Ingressi in ritardo: ≥9% – <12%
1Ingressi in ritardo: ≥12%
Partecipazione7Segue sempre con attenzione e interesse le varie attività, interviene in modo propositivo, ha cura del materiale scolastico ed è sempre puntuale nello svolgimento dei compiti per casa.
6Segue con attenzione e interesse le varie attività, interviene in modo propositivo, ha cura del materiale scolastico ed è puntuale nello svolgimento dei compiti per casa.
5Segue con attenzione e interesse le varie attività, ha cura del materiale scolastico ed è puntuale nello svolgimento dei compiti per casa.
4Segue con attenzione, anche se a volte non sempre con il necessario interesse. Generalmente ha il materiale scolastico e svolge i compiti per casa
3Segue con attenzione, anche se a volte non sempre con il necessario interesse. Non sempre ha il materiale scolastico e non sempre è puntuale nello svolgimento dei compiti per casa.
2Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il suo interesse. Va richiamato alla cura del materiale scolastico e alla puntualità nello svolgimento dei compiti per casa.
1Non partecipa, rivelando scarsa attenzione e modesto interesse. Non è puntuale nello svolgimento dei compiti per casa e questi risultano sempre poco curati.
Condotta5Sempre corretto, educato, responsabile nell’impegno
4Sempre corretto, educato, complessivamente costante nell’impegno
3Non sempre corretto ed educato e discontinuo nell’impegno
2Si è comportato varie volte in modo non corretto e si sono resi necessari provvedimenti disciplinari
1Spesso scorretto, poco responsabile e/o con provvedimenti disciplinari
Provvedimenti disciplinari5Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare
4Alcuni richiami verbali e massimo una ammonizione scritta
3Più ammonizioni scritte
 da 1 a 5 giorni di sospensione complessivi. Le sospensioni oltre un giorno comportano il voto 7/10 in comportamento, a prescindere dal punteggio ottenuto.
 Oltre 5 giorni di sospensione. Le sospensioni oltre 5 giorni comportano automaticamente il voto 6/10 in comportamento, a prescindere dal punteggio ottenuto.
Responsabilità civica5Mancate timbrature:
<3%
4Mancate timbrature:
≥ 3% – <6%
3Mancate timbrature:
≥ 6% – < 9%
2Mancate timbrature:
≥ 9% – <12%
1Mancate timbrature:
≥ 12%

 

* Onde non penalizzare gli studenti che effettueranno numerose assenze per seri motivi di salute, il Consiglio di Classe procederà ad un esame delle relative giustificazioni

Il punteggio ottenuto sarà trasformato in decimi secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Valutazione in /10

Punti (massimo 32)Voto
≥ 2810/10
≥ 25<289/10
≥ 20<258/10
 <207/10
Punteggio inferiore a 20 e sanzioni disciplinari gravi (sospensione) 6/10

Art. 53 - Credito scolastico

In applicazione del D.M. 42/2007 aggiornato al D. Lgs. 62/2017 e norme successive viene attribuito il credito scolastico sulla base dei seguenti criteri:

Fasce di credito 

Media

Banda oscillazione

Classe 3

Classe 4

Classe 5

M<6

 

 

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M≤7

8-9

9-10

10-11

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

8<M≤9

10-11

11-12

13-14

9<M≤10

11-12

12-13

14-15

Il Consiglio di Classe attribuisce il credito tenendo conto inoltre di quanto segue:

 

entro la banda di oscillazione

credito scolastico

tutti gli indirizzi

studenti con media allo scrutinio finale = + 0,50

Massimo della banda

studenti con media allo scrutinio finale ≥ 9,01

Massimo della banda

tutti gli indirizzi

studenti con sospensione del giudizio o ammessi all’esame con un’insufficienza

Minimo della banda

Professionale

Studenti con risultato particolarmente positivo allo stage come da registro del tutor aziendale o scolastico

Massimo della banda

Alla media dei voti va aggiunto il credito formativo (da sommare alla media risultante dai voti conseguiti):

LICEI scientifico, scientifico, scienze applicate, linguistico e delle scienze umane

Certificazione linguistiche o ECDL

+ 0,40

Attività formative promosse dalla scuola

+0,25

Risultati conseguiti in competizioni relative al corso di studi

+ 0,15

Attività non promosse dalla scuola ma di levatura culturale rispetto al corso di studi

+ 0,10

ISTITUTO PROFESSIONALE

Certificazione linguistiche o ECDL

+ 0,40

Attività formative promosse dalla scuola

 +0,25

Risultati conseguiti in competizioni relative al corso di studi

+ 0,15

Attività non promosse dalla scuola ma relative all’ambito professionale

+ 0,10

I punteggi sopra indicati non possono mai portare, secondo quanto previsto dalle norme, al passaggio ad una fascia superiore.