Modulistica per il personale dell’Istituto

Modulistica per il personale dell’Istituto

Permessi Legge 104

Assenze: richieste ferie, permessi e altro

  • DOCENTI
a tempo indeterminatomodulo richiesta
a tempo determinatomodulo richiesta
  • PERSONALE A.T.A.
a tempo indeterminatomodulo richiesta
a tempo determinatomodulo richiesta

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO – ABSTRACT C.C.N.L. 2006/09:
PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Art. 8 –  Assemblee:
n.10 ore retribuite ad anno scolastico per assemblee indette da:
·  singolarmente o congiuntamente da più organizzazioni sindacali del comparto
·  dalla RSU nel suo complesso
·  dalla RSU con una o più organizzazioni sindacali del comparto

Art. 12 – Congedi parentali:
Interdizione per complicanze e maternità obbligatoria: retribuzione intera
Astensione facoltativa generale:
La richiesta deve essere inoltrata, di norma, 15 gg. prima dell’inizio dell’assenza Fino ad 8 anni di vita del bambino spettano 6 mesi, continuativi o frazionati, ad entrambi i genitori, fruibili anche contemporaneamente, per un periodo max. di 10 mesi (nel caso in cui il padre usufruisca di 3 mesi continuativi, il periodo di godimento a favore del padre è elevato a 7 mesi e il periodo max complessivo è di mesi  11)
Retribuzione: al 100% il 1° mese di astensione facoltativa fino a 3 anni; al 30% per il restante periodo fino a 3 anni; al 30% da 3 a 8 anni solo a condizione che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (per l’anno 2002 pari a € 982 mensili). In caso contrario senza assegni.
L’astensione retribuita al 30%, è computata nell’anzianità di servizio, ma non ha effetto sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità
Astensione  per malattia del bambino: madre o padre in alternativa:
Retribuzione: intera per 30 giorni ad anno di vita del bambino fino a 3 anni. Senza assegni per ulteriori periodi senza limitazione. Da 3 a 8 anni: 5 giorni ad anno senza assegni.

Art. 13 – Ferie
Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, spettano 32 gg. di ferie. I dipendenti neoassunti hanno diritto a gg. 30. Massimo gg. 6 durante le attività didattiche senza oneri per la scuola.

Art. 14 – Festività
Spettano gg. 4 ai sensi della L. 937/77 da usufruire esclusivamente durante i periodi di sospensione delle lezioni. è altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Art. 15 – Permessi retribuiti
Retribuzione al 100% per:
concorsi od esami: gg. 8 complessivi per a.s. compresi quelli per il viaggio;
lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg.3 per evento
motivi personali/familiari: gg.3 documentati anche mediante autocertificazione (in caso di malattia di un familiare, deve essere presentato il certificato medico). Per gli stessi motivi possono essere utilizzati i 6 gg. di ferie di cui all’art. 13
matrimonio: gg.15 consecutivi in occasione del matrimonio
altri permessi previsti da specifiche disposizioni di legge: (legge 104/92, donazione sangue, convocazione in tribunale ecc.).

Art. 16 – Permessi brevi
compatibilmente con le esigenze di servizio, sono concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi retribuiti, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino ad un massimo di 2 ore. Entro i due mesi lavorativi successivi il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare il servizio.

Art. 17 – Malattia
il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta, è consesso di assentarsi, in casi particolarmente gravi, per un ulteriore periodo di 18 mesi.
Retribuzione: mesi 9 stipendio al 100%; mesi 3  stipendio al 90%; mesi 6  stipendio al 50%; ulteriori 18 mesi senza assegni
N.B.: In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza, ai fini della retribuzione e della conservazione del posto per 18 mesi, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate.

Art. 18 – Aspettativa per motivi di famiglia/lavoro/personali/studio, dottorato di ricerca: 
Spetta limitatamente alla durata dell’incarico con due limiti massimi:
– 1 anno continuativo o cumulabile (si sommano i periodi con interruzioni con servizio attivo inferiore a 6 mesi)
– 2 anni e mezzo in un quinquennio
Retribuzione: nulla. Nel caso di aspettativa per dottorato di ricerca è prevista l’opzione tra la retribuzione e l’assegno di studio.

Art. 63 – Fruizione del diritto alla formazione:
comma 5:  gg. 5 ad anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione anche come  formatore, esperto o animatore;
comma 10: i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono definiti dalla contrattazione decentrata regionale.
Retribuzione al 100%


PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Art. 8 –  Assemblee:
n.10 ore retribuite ad anno scolastico per assemblee indette da:
·  singolarmente o congiuntamente da più organizzazioni sindacali del comparto
·  dalla RSU nel suo complesso
·  dalla RSU con una o più organizzazioni sindacali del comparto

Art. 12 – Congedi parentali:
Interdizione per complicanze e maternità obbligatoriaRetribuzione intera
Astensione facoltativa generale:
La richiesta deve essere inoltrata, di norma, 15 gg. prima dell’inizio dell’assenza. Fino ad 8 anni di vita del bambino spettano 6 mesi, continuativi o frazionati, ad entrambi i genitori, fruibili anche contemporaneamente, per un periodo max. di 10 mesi (nel caso in cui il padre usufruisca di 3 mesi continuativi, il periodo di godimento a favore del padre è elevato a 7 mesi e il periodo max complessivo è di mesi  11). Retribuzione: al 100% il 1° mese di astensione facoltativa fino a 3 anni; al 30% per il restante periodo fino a 3 anni; al 30% da 3 a 8 anni solo a condizione che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (per l’anno 2002 pari a € 982 mensili). In caso contrario senza assegni. L’astensione retribuita al 30%, è computata nell’anzianità di servizio, ma non ha effetto sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità
Astensione  per malattia del bambinomadre o padre in alternativa. Retribuzione: intera per 30 giorni ad anno di vita del bambino fino a 3 anni. Senza assegni per ulteriori periodi senza limitazione. Da 3 a 8 anni: 5 giorni ad anno senza assegni.

Art. 16 – Permessi brevi
Al personale assunto con contratto fino al termine dell’a.s. e attività didattiche compatibilmente con le esigenze di servizio, sono concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi retribuiti, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino ad un massimo di 2 ore. Entro i due mesi lavorativi successivi il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, con precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare il servizio.

Art. 18 – Aspettativa per motivi di famiglia (solo docenti di IRC): 
Spetta limitatamente alla durata dell’incarico con due limiti massimi:
– 1 anno continuativo o cumulabile (si sommano i periodi con interruzioni con servizio attivo inferiore a 6 mesi)
– 2 anni e mezzo in un quinquennio
Retribuzione: nulla.

Art. 19 – Ferie 
Proporzionali al servizio prestato. Possono essere concessi giorni di ferie durante le attività didattiche senza oneri da parte della istituzione scolastica.

Art. 19 – Festività
Spettano proporzionalmente a servizio (1 giorno ogni 3 mesi di servizio) ai sensi della L. 937/77 da usufruire esclusivamente durante i periodi di sospensione delle lezioni. è altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Art. 19 – Permessi non retribuiti
concorsi od esami: gg. 8 complessivi per a.s. compresi quelli per il viaggio
motivi personali/familiari: fino ad un max di gg. 6 documentati anche mediante autocertificazione (escluso per malattia di un parente)

Art. 19 – Permessi retribuiti 
Retribuzione al 100% per:
lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg.3 per evento
matrimonio: gg.15 consecutivi in occasione del matrimonio
altri permessi previsti da specifiche disposizioni di legge: (legge 104/92, donazione sangue, convocazione in tribunale ecc.).

Art. 19 – Malattia
il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio. Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio. Retribuzione: stipendio al 100% per il primo mese; stipendio al 50% per il secondo e terzo mese; conservazione del posto senza assegni per il restante periodo.
Supplenti temporanei: gg. 30 con stipendio al 50%
N.B.: In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza, ai fini della retribuzione e della conservazione del posto per 9 mesi, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate.

Art. 64 – Fruizione del diritto alla formazione:
comma 5:  gg. 5 ad anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione anche come  formatore, esperto o animatore;
comma 10: i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono definiti dalla contrattazione decentrata regionale.
Retribuzione al 100%.

PERSONALE A. T. A. CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Art. 8 –  Assemblee:
n.10 ore retribuite ad anno scolastico per assemblee indette da:
·  singolarmente o congiuntamente da più organizzazioni sindacali del comparto
·  dalla RSU nel suo complesso
·  dalla RSU con una o più organizzazioni sindacali del comparto

Art. 12 – Congedi parentali:
Interdizione per complicanze e maternità obbligatoriaretribuzione intera
Astensione facoltativa generale:
La richiesta deve essere inoltrata, di norma, 15 gg. prima dell’inizio dell’assenza. Fino ad 8 anni di vita del bambino spettano 6 mesi, continuativi o frazionati, ad entrambi i genitori, fruibili anche contemporaneamente, per un periodo max. di 10 mesi (nel caso in cui il padre usufruisca di 3 mesi continuativi, il periodo di godimento a favore del padre è elevato a 7 mesi e il periodo max complessivo è di mesi  11). Retribuzione: al 100% il 1° mese di astensione facoltativa fino a 3 anni; al 30% per il restante periodo fino a 3 anni; al 30% da 3 a 8 anni solo a condizione che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (per l’anno 2002 pari a € 982 mensili). In caso contrario senza assegni. L’astensione retribuita al 30%, è computata nell’anzianità di servizio, ma non ha effetto sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità
Astensione  per malattia del bambinomadre o padre in alternativa. Retribuzione: intera per 30 giorni ad anno di vita del bambino fino a 3 anni. Senza assegni per ulteriori periodi senza limitazione. Da 3 a 8 anni: 5 giorni ad anno senza assegni.

Art. 13 – Ferie
Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, spettano 32 gg. di ferie. I dipendenti neo assunti hanno diritto a gg. 30. I giorni di ferie dell’a.s. precedente devono essere usufruiti improrogabilmente entro il 30 aprile dell’a. s. successivo.

Art. 14 – Festività
Spettano gg. 4 ai sensi della L. 937/77 (un giorno ogni tre mesi). è altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Art. 15 – Permessi retribuiti
Retribuzione al 100% per:
concorsi od esami: gg. 8 complessivi per a.s. compresi quelli per il viaggio
lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg.3 per evento
motivi personali/familiari: gg.3 documentati anche mediante autocertificazione (in caso di malattia di un familiare, deve essere presentato il certificato medico). Per gli stessi motivi possono essere utilizzati i 6 gg. di ferie di cui all’art. 13
matrimonio: gg.15 consecutivi in occasione del matrimonio
altri permessi previsti da specifiche disposizioni di legge: (legge 104/92, donazione sangue, convocazione in tribunale ecc.).

Art. 16 – Permessi brevi
Compatibilmente con le esigenze di servizio, sono concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi retribuiti, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino ad un massimo di 36 ore ad anno scolastico. Entro i due mesi lavorativi successivi il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 17 – Malattia
Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta, è consesso di assentarsi, in casi particolarmente gravi, per un ulteriore periodo di 18 mesi.  Retribuzione: mesi 9 stipendio al 100%; mesi 3  stipendio al 90%; mesi 6  stipendio al 50%; ulteriori 18 mesi senza assegni.
N.B.: In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza, ai fini della retribuzione e della conservazione del posto per 18 mesi, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate.

Art. 18 – Aspettativa per motivi di famiglia/lavoro/personali/studio, dottorato di ricerca:  
Spetta limitatamente alla durata dell’incarico con due limiti massimi:
– 1 anno continuativo o cumulabile (si sommano i periodi con interruzioni con servizio attivo inferiore a 6 mesi)
– 2 anni e mezzo in un quinquennio
Retribuzione: nulla. Nel caso di aspettativa per dottorato di ricerca è prevista l’opzione tra la retribuzione e l’assegno di studio.

Art. 63 – Fruizione del diritto alla formazione
comma 4: nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo previa autorizzazione del Dirigente scolastico;
comma 10: i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono definiti dalla contrattazione decentrata regionale.
Retribuzione al 100%

PERSONALE A. T. A. CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Art. 8 –  Assemblee
n.10 ore retribuite ad anno scolastico per assemblee indette da:
·  singolarmente o congiuntamente da più organizzazioni sindacali del comparto
·  dalla RSU nel suo complesso
·  dalla RSU con una o più organizzazioni sindacali del comparto

Art. 12 – Congedi parentali
Interdizione per complicanze e maternità obbligatoriaRetribuzione intera
Astensione facoltativa generale:
La richiesta deve essere inoltrata, di norma, 15 gg. prima dell’inizio dell’assenza. Fino ad 8 anni di vita del bambino spettano 6 mesi, continuativi o frazionati, ad entrambi i genitori, fruibili anche contemporaneamente, per un periodo max. di 10 mesi (nel caso in cui il padre usufruisca di 3 mesi continuativi, il periodo di godimento a favore del padre è elevato a 7 mesi e il periodo max complessivo è di mesi  11). Retribuzione: al 100% il 1° mese di astensione facoltativa fino a 3 anni; al 30% per il restante periodo fino a 3 anni; al 30% da 3 a 8 anni solo a condizione che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (per l’anno 2002 pari a € 982 mensili). In caso contrario senza assegni. L’astensione retribuita al 30%, è computata nell’anzianità di servizio, ma non ha effetto sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità
Astensione  per malattia del bambinomadre o padre in alternativa. Retribuzione: intera per 30 giorni ad anno di vita del bambino fino a 3 anni. Senza assegni per ulteriori periodi senza limitazione. Da 3 a 8 anni: 5 giorni ad anno senza assegni.

Art. 13 – Ferie
In misura proporzionale al servizio prestato

Art. 14 – Festività
Spettano gg. 4 ai sensi della L. 937/77 (un giorno ogni tre mesi). è altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Art. 16 – Permessi brevi
Al personale assunto con contratto fino al termine dell’a.s. o attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di servizio, sono concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi retribuiti, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino ad un massimo di 36 ore ad anno scolastico. Entro i due mesi lavorativi successivi il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 19 – Malattia
Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio. Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio. Retribuzione: stipendio al 100% per il primo mese; stipendio al 50% per il secondo e terzo mese; conservazione del posto senza assegni per il restante periodo.
Supplenti temparanei: gg.30 con stipendio al 50%
N.B.: In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza, ai fini della retribuzione e della conservazione del posto per 9 mesi, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate.

Art. 19 – Permessi non retribuiti 
concorsi od esami: gg. 8 complessivi per a.s. compresi quelli per il viaggio
motivi personali/familiari: fino ad un max di gg. 6 documentati anche mediante autocertificazione (escluso per malattia di un parente)

Art. 19 – Permessi retribuiti
Retribuzione al 100% per:
lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg.3 per evento
matrimonio: gg.15 consecutivi in occasione del matrimonio
altri permessi previsti da specifiche disposizioni di legge: (legge 104/92, donazione sangue, convocazione in tribunale ecc.).

Art. 63 – Fruizione del diritto alla formazione:
comma 4: nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo previa autorizzazione del Dirigente scolastico;
comma 10: i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono definiti dalla contrattazione decentrata regionale.
Retribuzione al 100%